Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014 (Rv. 630542 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)