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Sez. 6, Sentenza n. 9190 del 28/02/2012 Ud. (dep. 08/03/2012) Rv. 252296 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Dolo - Sottrazione del figlio nell'impossibilità di consegnarlo al genitore affidatario - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252296-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il dolo, richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore (art. 388, comma secondo, cod. pen.), non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta del genitore affidatario che aveva rifiutato di consegnare la figlia minore all'altro genitore, non presentatosi all'appuntamento concordato in un luogo ove non era possibile affidare il minore ad altre persone).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)