Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014 (Rv. 633486 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Appalto - Direttore dei lavori - Obblighi di vigilanza - Contenuto - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI
In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per "culpa in vigilando" dell'amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva omesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)