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Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 21/12/1965 Ud. (dep. 08/03/1966) Rv. 100799 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - MOTIVI DEL PM INVIATI PER POSTA - MANCANZA DI ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA LA DATA DI RICEZIONE - ELEMENTI UTILIZZABILI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PRESENTAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100799-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - MOTIVI DEL PM INVIATI PER POSTA - MANCANZA DI ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA LA DATA DI RICEZIONE - ELEMENTI UTILIZZABILI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PRESENTAZIONE.*

Qualora i motivi di gravame del PM siano stai allegati agli Atti del procedimento, ma da nessuna indicazione risulti il modo e la data della loro trasmissione alla cancelleria del giudice a quo, la regolarita e la tempestivita della loro presentazione non possono essere ritenute in base alla attestazione fatta successivamente dal cancelliere o alla considerazione della data di redazione dei motivi stessi, ma possono essere desunte solo da elementi equipollenti alla prova legale, cioe da elementi che, apprezzati con estremo rigore, diano una certezza oggettiva paragonabile a quella che puo essere fornita dagli elementi prescritti dalla legge. In particolare, per quanto attiene ai motivi inviati con raccomandata postale, il modo di trasmissione e la tempestivita della spedizione possono essere rilevati attraverso l'esame del timbro postale apposto sulla busta allegata al foglio su cui sono stati redatti i motivi, o, in Mancanza della busta, dalla attestazione del cancelliere del giudice a quo, la quale fa fede circa la data di ricezione dei motivi stessi; ove manchino la busta e l'attestazione, il giudice ad quem puo compiere ulteriori indagini per accertare il modo e la data di trasmissione sulla base di equipollenti univoci, quali ad esempio le annotazioni eseguite sui registri generali dell'ufficio del PM e su quelli del giudice a quo (annotazioni che fanno fede, rispettivamente, circa la data di spedizione e la data di ricezione dei motivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)