Sez. 5, Sentenza n. 7606 del 22/05/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130531 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI -IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - FALSITA NEL DISCO CONTRASSEGNO (BOLLO DI CIRCOLAZIONE) - COSTITUISCE FALSITA IN ATTESTATO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI -IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - FALSITA NEL DISCO CONTRASSEGNO (BOLLO DI CIRCOLAZIONE) - COSTITUISCE FALSITA IN ATTESTATO.*
Il disco-contrassegno, normalmente detto bollo di circolazione, fa espresso riferimento all'atto di pagamento della tassa di circolazione, redatto dal pubblico ufficiale e inserito nella carta di circolazione dell'autoveicolo - atto che costituisce la sola prova efficace dell' avvenuto pagamento della tassa - ed e, infatti, definito dalla legge 'distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazioné. Sul disco contrassegno, infatti, sono riportate le indicazioni relative alla targa del veicolo all'ammontare della tassa, alla validita e alla scadenza, e ai numeri del bollettario, indicazioni tutte riportate dall'atto di riscossione, e cio mette in evidenza il carattere derivativo del disco contrassegno e la natura dell'attestato sul contenuto dell'atto di riscossione della tassa redatto dal pubblico ufficiale incaricato. Nella falsita del bollo di circolazione ricorre quindi l'ipotesi criminosa di falso in attestato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)