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Sez. 5, Sentenza n. 976 del 27/10/1970 Ud. (dep. 11/12/1970) Rv. 115931 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE -RICHIESTA NON MOTIVATA, FORMULATA CON I MOTIVI D'APPELLO - RIGETTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115931-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE -RICHIESTA NON MOTIVATA, FORMULATA CON I MOTIVI D'APPELLO - RIGETTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'omessa motivazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata per la prima volta nei motivi di appello, esime il giudice dall'Obbligo di motivarne il rigetto. Cio perche il giudice d'appello non ha, per il principio dell'effetto devolutivo della impugnazione, il piu ampio potere, spettante al giudice di primo grado, di concedere il beneficio anche d'ufficio e per motivi diversi da quelli fatti valere dall'imputato. (V 114662, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)