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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-30, depositata il 1992-04-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:170
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18009

  • Impiego pubblico
  • Personale del ministero di grazia e giustizia appartenente ai ruoli ad esaurimento della ex carriera direttiva
  • Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età
  • Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. nn. 490/1991 e 491/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Francesco Paolo Di Carlo contro il Ministero di grazia e giustizia ed altra, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio, in cui il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di Cancelleria del ruolo ad esaurimento, aveva impugnato le note con cui l'Amministrazione aveva respinto la domanda volta ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della massima anzianità pensionabile, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 (e pervenuta il 5 dicembre 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non estende al predetto personale la possibilità di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno di età, onde raggiungere la massima anzianità pensionabile; che, per il giudice rimettente, il beneficio in questione, previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai primari ospedalieri, risulterebbe ispirato al fine di concedere ai dipendenti un'agevolazione intesa a ridurre gli effetti negativi di una tardiva assunzione nella pubblica Amministrazione, onde si paleserebbe del tutto irrazionale e discriminatoria l'esclusione di una categoria - qual è quella cui il ricorrente appartiene - preposta a compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie, non dissimili da quelli dirigenziali; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, richiamandosi alle considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 440 del 1991, nonché - in successiva memoria depositata nell'imminenza dell'udienza - al contenuto della sentenza n. 490 del 1991;
punto 2
Considerato che questa Corte - con sentenza n. 490 del 1991 - ha già dichiarato non fondata la medesima questione, argomentando essenzialmente dall'inesistenza di un principio generale che garantisca il pensionamento al settantesimo anno di età, ipotesi questa da considerare eccezionale rispetto alla generale regola del collocamento in quiescenza a sessantacinque anni (v. anche sentenza n. 491 del 1991); che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, onde la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

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