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Sez. 1, Sentenza n. 1086 del 24/04/1963 (Rv. 261548 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - REGRESSO FRA I COOBBLIGATI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - SURROGAZIONE SPECIALE (ART 98 LEGGE DI REGISTRO) - SOGGETTI CONTEMPLATI - DELIMITAZIONE - ALTRI SOGGETTI - ESCLUSIONE - ORDINE DI PAGAMENTO A NORMA DEL PREDETTO ARTICOLO - NOTIFICAZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA SENZA LE NORME ORDINARIE.*
Stato
decisa il 1963-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261548-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - REGRESSO FRA I COOBBLIGATI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - SURROGAZIONE SPECIALE (ART 98 LEGGE DI REGISTRO) - SOGGETTI CONTEMPLATI - DELIMITAZIONE - ALTRI SOGGETTI - ESCLUSIONE - ORDINE DI PAGAMENTO A NORMA DEL PREDETTO ARTICOLO - NOTIFICAZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA SENZA LE NORME ORDINARIE.*

La speciale surrogazione nei diritti dell'amministrazione finanziaria, prevista nell'art 98 della legge di registro, compete soltanto alle persone indicate nell'art 80 della stessa legge (cancellieri, notai, ufficiali giudiziari, segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni) per cui il venditore dell'immobile, che abbia pagato la imposta complementare di registro relativa ad un maggior valore accertato, non puo agire in via di surrogazione nel privilegio reale del fisco con la speciale procedura, a norma del citato art 98 nei confronti del terzo acquirente, che e solo responsabile, fino a concorrenza del valore di tale immobile, della somma dovuta a titolo d'imposta, sibbene e soltanto quando abbia ottenuto dal giudice, col riconoscimento di tale surrogazione, secondo la legge comune (art 1203 n 3 cod civ), il titolo esecutivo in forza del quale sia attuabile l'espropriazione del fondo cui l'imposta si riferisce. La notificazione dell'ordine di pagamento, a termini del predetto articolo, e idonea a fare sorgere negli intimati un interesse giuridico alla dichiarazione d'illegittimita dell'ordine stessò in questa ipotesi l'opposizione da luogo ad un normale giudizio di cognizione che dev'essere istituito davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, in quanto la speciale Competenza, attribuita dall'art 98 al pretore del luogo di residenza del solvens, e limitata all'emissione dell'ordine e non si estende alla cognizione di eventuali opposizioni. (V 2227/61, 2280/60, 2025/60, 3511/57, 1335/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 3, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 89, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)