Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
Testo in vigore al
Art. 28 Sorveglianza da parte del Comitato
1.
Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
a) collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
b) forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:
i) sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
ii) sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;
iii) sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
iv) sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
v) su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;
vi) sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;
vii) sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 27, paragrafo 16.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.
2. Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 23 nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3. Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura di cui all'articolo 18.
Art. 29 Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento
1.
Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 72 della direttiva 2014/59/UE e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.
A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento.
In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE.
2.
Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione:
a) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;
b) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 21, la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.
c) di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.
Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.
Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore.
La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.
3. L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali di risoluzione sulla stessa materia.
4. Ogni azione intrapresa dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.
5. Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione si conformano agli obblighi procedurali applicabili di cui all'articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.
Capo 4. Cooperazione
Art. 30 Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM
1. Il Comitato informa la Commissione di ogni azione intrapresa al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri del Consiglio e della Commissione nonché il loro personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88.
2. Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni.
3. La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi.
4. Ai fini del presente regolamento, la BCE può invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine.
5. Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'ABE istituito in conformità dell'articolo 127 della direttiva 2014/59/UE.
6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante.
7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.
Art. 31 Cooperazione nell'ambito dell'SRM
1.
Il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo.
Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato:
a) emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;
b) può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37;
c) può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
d) riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.
Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
2. L'articolo 13, paragrafi da 4 a 10, e gli articoli da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 45 nonies, della direttiva 2014/59/UE. A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Art. 32 Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi
1.
Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, da 12 a 12 duodecies, 13, 18, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.
Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, e 13 pertinenti per il gruppo.
2.
Il Comitato, la BCE, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono memorandum d'intesa che descrivano in termini generali la loro reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE.
Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
3. Ogni memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale.
4. Il Comitato conclude, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, intese di cooperazione non vincolanti in linea con le intese quadro di cooperazione dell'ABE di cui all'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato comunica all'ABE la definizione di qualsiasi intesa di cooperazione.
Art. 33 Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi
1. In relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi si applica il presente articolo finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della citata direttiva con il paese terzo in questione nella misura in cui il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo.
2.
Il Comitato valuta ed emana una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che ha:
a) una o più filiazioni nell'Unione con sede in uno o più Stati membri partecipanti; o
b) attività, diritti o passività situati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto degli Stati membri partecipanti.
Il Comitato effettua la propria valutazione previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti.
La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera l'ente o l'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.
3. Il Comitato raccomanda di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene che:
a) le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o
b) i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficino dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici;
c) il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbia concrete implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine
d) gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risultino in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante.
4. Le autorità nazionali di risoluzione attuano la raccomandazione del Comitato e chiedono il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione nei rispettivi territori ovvero spiegano al Comitato, in una dichiarazione motivata, le ragioni per cui non possono attuare la raccomandazione del Comitato.
5. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione a entità di paesi terzi, le autorità nazionali di risoluzione esercitano, se del caso, i poteri loro conferiti in base al disposto dell'articolo 94, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
Capo 5. Poteri di indagine
Art. 34 Richieste di informazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
a) le entità di cui all'articolo 2;
b) i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;
c) i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.
2. Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall'obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.
4. Il Comitato è in grado di ottenere, anche su base continuativa, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a ogni ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione.
5. Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.
6. Le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.
Art. 35 Indagini generali
1.
Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, tutte le indagini necessarie riguardo a tutte le persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, stabilite o situate in uno Stato membro partecipante.
A tal fine il Comitato può:
a) esigere la presentazione di documenti;
b) esaminare i libri e i registri contabili delle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e farne copie o estratti;
c) ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;
d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.
2.
Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.
Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono situati i locali interessati prestano, in base al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, in modo che tali diritti possano essere esercitati.
Art. 36 Ispezioni in loco
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, conformemente all'articolo 37 e previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione nonché alle pertinenti autorità nazionali competenti interessate, cooperando con le stesse ove opportuno, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.
2. I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dal Comitato.
4. I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano in quanto autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco, così come altre persone che li accompagnano autorizzate o nominate da tali autorità.
5. Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su qualunque locale commerciale nonché libro e registro contabile. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate esercitano i poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.
Art. 37 Autorizzazione di un'autorità giudiziaria
1. Se un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza prevista all'articolo 36, paragrafo 5, necessita, in base alle normative nazionali, di un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria, si procede alla richiesta di tale autorizzazione.
2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né eccessive, in considerazione dell'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione delle decisioni di cui all'articolo 29, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.
Capo 6. Sanzioni
Art. 38 Sanzioni pecuniarie
1.
Ove ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle violazioni elencate al paragrafo 2, il Comitato adotta una decisione con cui irroga una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, il suo organo di amministrazione o la sua alta dirigenza hanno agito deliberatamente per commettere la violazione.
2. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate alle entità di cui all'articolo 2 per le violazioni seguenti:
a) non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 34;
b) non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 35 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 36;
c) non essersi conformate a una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 29.
3.
Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, partono da un importo base pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta nazionale al 19 agosto 2014, nel rispetto dei limiti seguenti:
a) per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo base va da un minimo dello 0,05 % a un massimo dello 0,15 %;
b) per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo base va da un minimo dello 0,25 % a un massimo dello 0,5 %.
Per decidere se l'importo base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti di cui al primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1000000000 di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1000000000 e 5000000000 di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5000000000 di EUR.
4.
Gli importi base di cui al paragrafo 3 sono, se necessario, soggetti ad adeguamento in presenza dei fattori aggravanti e attenuanti di cui ai paragrafi 5 e 6, mediante applicazione dei corrispondenti coefficienti elencati al paragrafo 9.
Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo base.
Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.
5. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:
a) intenzionalità della violazione;
b) carattere reiterato della violazione;
c) durata della violazione superiore a tre mesi;
d) evidenziazione, attraverso la violazione l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa;
e) assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;
f) mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini.
6. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:
a) durata della violazione inferiore a dieci giorni lavorativi;
b) esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione;
c) notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato;
d) adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro.
7.
Fermi restando i paragrafi da 2 a 6, le sanzioni pecuniarie applicate non superano l'1 % del fatturato annuo dell'entità interessata di cui al paragrafo 1 nell'esercizio precedente.
In deroga al primo comma, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dalla violazione, la sanzione pecuniaria, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.
Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle violazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle violazioni stesse.
8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, il Comitato può raccomandare alle autorità nazionali di risoluzione di intervenire per assicurare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie conformemente agli articoli da 110 a 114 della direttiva 2014/59/UE e alla legislazione nazionale eventualmente applicabile.
9.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:
a) in caso di carattere reiterato della violazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;
b) in caso di durata della violazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;
c) in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
d) in caso di intenzionalità della violazione si applica un coefficiente di 2;
e) in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;
f) in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:
a) in caso di durata della violazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;
b) in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;
c) in caso di notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;
d) in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.
Art. 39 Penalità di mora
1. Il Comitato, mediante decisione, irroga una penalità di mora a un'entità di cui all'articolo 2 per obbligare:
a) tale entità a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 34;
b) una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;
c) una persona di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire in maniera completa documentazione, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;
d) una persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.
2. Una penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all'articolo 2 o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.
3. Fermo restando il paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora è pari allo 0,1 % del fatturato medio giornaliero nell'esercizio precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4. Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione del Comitato.
Art. 40 Audizione delle persone interessate dal procedimento
1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione pecuniaria e/o una penalità di mora ai sensi degli articoli 38 e 39, il Comitato dà alle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. Il Comitato basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo del Comitato, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
Art. 41 Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora
1.
Il Comitato pubblica le decisioni che irrogano le sanzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafo 1, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze:
a) se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
b) se la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione provochi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte.
In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se è prevedibile che i motivi per una pubblicazione anonima vengano meno nell'arco di tale periodo.
Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni pecuniarie e penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 e fornisce informazioni in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito.
2. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 sono di natura amministrativa.
3.
Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.
4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al Fondo.
Parte III. Quadro istituzionale
Titolo I. Il comitato
Art. 42 Status giuridico
1. È istituito il Comitato. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno Stato membro, il Comitato gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Il Comitato è rappresentato dal suo presidente.
Art. 43 Composizione
1. Il Comitato è composto da:
a) il presidente nominato conformemente all'articolo 56;
b) altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'articolo 56;
c) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.
2. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto.
3.
La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.
I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.
4. Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione in uno Stato membro partecipante, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.
5. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:
a) la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50;
b) la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;
c) il presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;
d) un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.
Art. 44 Conformità con il diritto dell'Unione
Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Art. 45 Responsabilità
1. Il Comitato risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.
2. Il Comitato trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 46, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.
3. Il presidente presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato. Un'audizione ha luogo almeno una volta ogni anno.
5. Il presidente può essere ascoltato dal Consiglio, su richiesta di quest'ultimo, sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato.
6. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure e in ogni caso entro cinque settimane dal ricevimento.
7. Su richiesta, il presidente tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal presente regolamento e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
8. Durante le indagini del Parlamento europeo, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE e dei regolamenti di cui all'articolo 226 TFUE. Entro sei mesi dalla nomina del presidente, il Comitato e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sullo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo in virtù dell'articolo 226 TFUE, tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, incluse le norme sul trattamento e la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni riservate di altra natura, la cooperazione nell'ambito delle audizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento, delle discussioni orali riservate, delle relazioni, delle risposte a interrogazioni e quesiti e delle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
Art. 46 Parlamenti nazionali
1. A causa dei compiti specifici conferiti al Comitato dal presente regolamento, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere, e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto, a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto.
2. Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure.
3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Il presidente è obbligato a seguire tale invito.
4. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per lo svolgimento dei compiti non attribuiti al Comitato, al Consiglio o alla Commissione dal presente regolamento e per lo svolgimento delle attività da essi eseguite conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.
Art. 47 Indipendenza
1. Nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.
2.
Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), svolgono i rispettivi compiti in conformità delle decisioni del Comitato del Consiglio e della Commissione. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.
3. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato.
4. Conformemente allo statuto dei funzionari stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio19 («statuto»), di cui all'articolo 87, paragrafo 6, del presente regolamento, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.
Art. 48 Sede
Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.