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Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014 (Rv. 631131 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danni cagionati ai veicoli in circolazione dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Onere probatorio relativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631131-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest'ultima, peraltro, di spettanza specifica dell'Anas).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)