Sez. 1, Sentenza n. 23301 del 13/11/2015 (Rv. 637718 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Carica di consigliere comunale - Pendenza di una lite con l'ente - Causa di incompatibilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Costituisce causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, a norma dell'art. 60, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'essere controparte del comune in un procedimento civile o amministrativo, a prescindere dalla maggiore o minore fondatezza delle tesi difensive prospettate dalle parti in quella sede, salvo che la lite appaia connotata da un carattere palesemente strumentale perché finalizzata proprio a determinare artificiosamente la pronuncia di incompatibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso la strumentalità della lite in quanto iniziata dallo stesso eletto tre anni prima delle elezioni e perché non risultava il rifiuto pretestuoso da parte del comune ad una transazione concretamente prospettata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)