Sez. 1, Sentenza n. 24001 del 11/11/2014 (Rv. 633634 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Pratiche di surrogazione di maternità - Contrarietà all'ordine pubblico italiano ed al superiore interesse del minore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE
L'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sancisce l'espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, in quanto attività contraria all'ordine pubblico interno, in ragione della tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante, e tenuto conto che, nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione - che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale - e non al mero accordo fra le parti. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha confermato la decisione di merito, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, generato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana, tanto più che il contratto di surrogazione di maternità era nullo anche secondo la legge ucraina per l'assenza di un legame biologico del nato anche con il padre).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 19/02/2004 num. 440 art. 12, Legge 19/02/2004 num. 440 art. 14, DPR 03/11/2000 num. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)