Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 31/03/1969 (Rv. 339565 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - ERRONEITA DI UNA DELLE ARGOMENTAZIONI - IRRILEVANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - ERRONEITA DI UNA DELLE ARGOMENTAZIONI - IRRILEVANZA.*
L'errore del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati in sentenza a sostegno della pronuncia, non puo giustificare, di per se, l'annullamento della sentenza stessa, quando uno solo degli altri argomenti sia ispirato ad esatti criteri giuridici e dia compiuta ragione della decisione. (Conf. 3401-68, massima n. 336468 3323-68, massima n. 336329 680- 67, massima n. 326689).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)