Sez. 6, Sentenza n. 12157 del 19/10/1994 Ud. (dep. 01/12/1994) Rv. 200824 - 01
Pubblico ministero - In genere | Giudizio pretorile - Funzioni del Pubblico Ministero esercitate da vice procuratore - Mancata allegazione ed esibizione della delega - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Pubblico ministero - In genere
Qualora nel dibattimento pretorile le funzioni del P.M. siano esercitate da vice procuratore onorario, la mancata allegazione ed esibizione delle delega non costituisce nullità in quanto l'art. 162 disp. att. cod. proc. pen. non richiede la prima e, pur disponendo la seconda, non prevede alcuna sanzione di nullità per l'inosservanza della prescrizione. Nè siffatta inosservanza può farsi rientrare nella categoria delle nullità generali in quanto, in virtù della presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali, l'atto delegativo deve presumersi fino a prova contraria e non può escludersi in base alla semplice sua mancata esibizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 162 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 162 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)