Sez. 2, Sentenza n. 35794 del 18/06/2013 Ud. (dep. 30/08/2013) Rv. 257404 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di proscioglimento - Impugnazione della parte civile - Inammissibilità dell'appello - Annullamento - Rinvio - Giudice penale - Legittimità.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello con cui è dichiarata l'inammissibilità della impugnazione proposta dalla parte civile, impone, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il rinvio del processo al giudice penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)