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Sez. 2 - , Sentenza n. 26633 del 18/10/2019 (Rv. 655654 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITÀ | Possesso “ad usucapionem” - Requisiti- Mancanza di clandestinità - Vizi del possesso - Sopravvenienza - Ininfluenza - Valutazione del giudice di merito-Incensurabile in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2019-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655654-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITÀ

Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)