Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Testo in vigore al
Art. 11 Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico
1. Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate dalla presente legge, nonche' quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.
3. Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.
4. Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12 Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti.
2. Sono membri effettivi:
1) due dirigenti generali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Ministro del tesoro;
2) un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
3) due revisori ufficiali dei conti designati dal Ministro dei trasporti.
3. Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una volta.
4. I quattro membri supplenti debbono appartenere alle amministrazioni suindicate e all'albo dei revisori ufficiali dei conti e vengono cosi' designati: uno dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; due dal Ministro dei trasporti. Le modalita' di nomina sono quelle di cui al comma precedente.
5. Oltre all'articolo 2399 del codice civile si applicano ai componenti del collegio dei revisori dei conti anche le disposizioni in tema di incompatibilita', decadenza, tutela giurisdizionale ed emolumenti previsti dagli articoli 10, 11 e 13 della presente legge.
6. Il presidente del collegio sindacale partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 13 Emolumenti
1. Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i revisori dei conti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennita' di cui al precedente comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennita' integrativa speciale nelle misure in godimento.
3. Al rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e dell'avvocato dello Stato non si applicano le disposizioni del presente articolo; ad essi compete un'indennita' di presenza da determinare con i criteri di cui al primo comma.
Art. 14 Delegificazione e regolamenti tecnici
1. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunita' economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.
2. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.
3. Al fine di predeterminare il quadro delle attivita' interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.
4. I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:
1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
3) le modalita' di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;
4) le modalita' di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalita' necessario alla qualifica cui si riferiscono.
Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;5) i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.
Art. 15 Patrimonio dell'ente
1. I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.
2. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.
3. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.
Art. 16 Tariffe
1. Il consiglio di amministrazione delibera la tariffa tecnico-economica e i relativi adempimenti per assicurare l'equilibrio della gestione.
2. La tariffa tecnico-economica viene stabilita, tenendo conto della normativa comunitaria in materia, sulla base di una adeguata documentazione dei dati relativi, con riferimento alle condizioni di mercato, all'interesse commerciale dell'ente, rapportati anche ai valori medi esistenti nei Paesi facenti parte della Comunita' economica europea. Nella determinazione della suddetta tariffa possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi.
3. Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale prezzi (CIP), le tariffe per i trasporti delle persone e di alcuni tipi di merce, definiti anche per comprensori o aree e/o per periodi limitati dell'anno.
4. L'eventuale divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle tecnico-economiche deliberate dal consiglio di amministrazione puo' dar luogo a rimborso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1191/1969.
5. Sono devolute alla competenza degli organi dell'ente le restanti tariffe e la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione delle cose, comprese le avvertenze generali che la precedono, nonche' delle condizioni particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati e la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli.
6. Quando esigenze commerciali lo richiedono l'ente puo' stabilire accordi particolari con l'utenza svincolati dalle tariffe in vigore per l'acquisizione o il mantenimento del traffico.
Art. 17 Bilanci, programmi e finanziamenti
1. L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.
2. L'ente formula altresi', al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.
3. Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilita' finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente.
4. All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformita' dei regolamenti CEE n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970 in relazione anche a quanto disposto dal precedente articolo 16;
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 26;
c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale.
5. Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.2
6. Gli apporti statali di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'"Ente ferrovie dello Stato".
7. L'ente e' tenuto, altresi', a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa del bilancio dell'ente.
8. Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente "Ferrovie dello Stato" e sono a questo trasferiti con le modalita' di cui ai precedenti commi.
9. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi. Si intendono altresi' computabili, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 3 della legge 1 agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera a) del presente articolo.
Art. 18 Obblighi di pubblico servizio
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti ridetermina con proprio decreto gli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE debbano essere mantenuti nei confronti dell'ente. Decisione analoga dovra' essere adottata entro il predetto termine per le categorie di oneri connessi con la normalizzazione dei conti di cui al regolamento CEE n. 1192/1969, le quali dovranno essere confermate ai fini della relativa compensazione finanziaria.
2. Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' sopprimere uno o piu' obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli gia' imposti. L'ente "Ferrovie dello Stato" - nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico - acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri in base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969.2
3. Il Ministro dei trasporti si avvale degli uffici all'uopo preposti nell'ambito del Ministero per esercitare i poteri di vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente.
4. Sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276.
5. L'ente ha facolta' - in virtu' della normativa CEE in vigore - di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o piu' obblighi di servizio pubblico, allorche' le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate, sul piano tecnico o sul piano finanziario, in relazione alla data alla quale il Ministro ha determinato gli obblighi a carico dell'ente stesso.
6. L'ente ha inoltre facolta' - in virtu' della normativa CEE in vigore - di presentare domanda di normalizzazione dei conti per una o piu' categorie di oneri al fine di ottenerne la compensazione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MARZO 1989 N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1989 N. 160.
Art. 19 Controllo della Corte dei conti
1. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato.
Art. 20 Organizzazione dell'ente
1. L'ente "Ferrovie dello Stato" deve essere organizzato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente puo' costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e societa' a totale partecipazione pubblica;
2) gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;
3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicita' gestionale e l'incremento della produttivita' dell'ente;
4) le relazioni sindacali, oltreche' al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialita' ed essere coerenti con i principi dell'autoregolamentazione della conflittualita'.1
Art. 21 Disciplina dei rapporti di lavoro
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" e' regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
2. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonche' alla materia della responsabilita' civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullita', contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie a cio' destinate nei bilanci dell'ente.
4. Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.15
Art. 22 Formazione del personale
1. L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
2. L'ordinamento delle relative attivita', anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, e' disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 23 Tutela giurisdizionale
1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.3
Art. 24 Disposizioni fiscali e patrocinio legale Servizio sanitario
1. All'ente "Ferrovie dello Stato" continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali e' attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Esso puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi.
3. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. E' in facolta' dell'amministrazione statale e, in subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al soddisfacimento di esigenze pubbliche.
5. Identica facolta' e' attribuita all'ente per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio.
6. Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro trovera' adeguata sistemazione, il servizio sanitario, gia' appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Tutte le attivita' o passivita' derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono evidenziate nel bilancio dell'ente "Ferrovie dello Stato".
Art. 25 Opere ferroviarie - Accordi di programma
1. L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
2. I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
3. In caso di non conformita', il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine e' pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicita', regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.
4. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Art. 26 Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.
2. La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalita' previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 Norme di attuazione
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, puo' costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilita' e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI