Sez. 1, Sentenza n. 22016 del 19/10/2007 (Rv. 600082 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE | Nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Obbligo di versamento del socio - Conseguenza della delibera di aumento del capitale - Esclusione - Partecipazione del socio al voto della delibera - Rilevanza - Esclusione - Successivo negozio di sottoscrizione dell'aumento - Necessità - Sussistenza - Pretesa creditoria della società - Prova.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE
In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2481, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)