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Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Testo in vigore al

Titolo I. L'ente ospedaliero

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Assistenza ospedaliera pubblica

1. L'assistenza ospedaliera pubblica e' svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.

2. L'assistenza ospedaliera e' anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge.

3. Inoltre l'assistenza ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale, le norme della presente legge.

4. Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.

5. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanita', nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.

6. Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.

Art. 2 Concetti e compiti dell'ente ospedaliero

1. Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.

2. Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.

3. Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.

4. Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.

5. La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.

Art. 3 Costituzione degli enti ospedalieri

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.

2. Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalita' diverse.

3. Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato.

Art. 4 Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti

1. Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanita', gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.

2. Con lo stesso decreto e' indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.

3. Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici

1. Gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale.

2. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o piu', e' costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa regione, secondo le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.

3. In ogni provincia e' costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva lo ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero.

4. Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.

5. Il patrimonio del nuovo ente e' costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.

6. I rapporti giuridici relativi all'attivita' ospedaliera passano al nuovo ente.

7. Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del nuovo ente.

8. Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

9. Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 non sono gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al quale e' affidata la gestione purche' questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.

Art. 6 Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni

1. La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.

2. L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Titolo II. Struttura e amministrazione degli enti ospedalieri

Art. 7 Struttura dell'ente ospedaliero

1. Ciascun ente ospedaliero comprende uno o piu' ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.

2. Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.

Art. 8 Organi dell'ente ospedaliero

1. Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, e' composto:

  1. 1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro nomi;

  2. 2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;

  3. 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

  4. 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale provinciale, e' composto:

  1. 1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi;

  2. 2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;

  3. 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o piu' ospedali di zona, e' composto:

  1. 1) da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero;

  2. 2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;

  3. 3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;

  4. 4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

4. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai consigli regionali.

5. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

6. Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.

7. Il consiglio dei sanitari e' sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

9. Nulla e' innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.

10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo e' corrisposta una indennita' di funzione, determinata nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.

11. In caso di fusione o concentrazione di piu' enti ospedalieri, nel consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione avvenga tra tre o piu' enti ospedalieri, i membri eletti dal consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unita' necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, stabilito dalle altre disposizioni del presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa e' riportata all'unita' superiore. I consigli regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con schede limitate alla meta' piu' una unita', o, se il numero e' dispari, alla meta' arrotondata al numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 10 Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.

2. Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:

  1. a) deliberare le modifiche dello statuto;

  2. b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

  3. c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;

  4. d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;

  5. e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;

  6. f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;

  7. g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredita' e legati nonche' la stipulazione dei contratti;

  8. h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;

  9. i) deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al disposto del successivo articolo 32, nonche' le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;

  10. l) deliberare la nomina del tesoriere nonche' tutte le convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;

  11. m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni;

  12. n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche' i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40.

3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.

5. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'articolo 9, quinto comma.

Art. 11 Nomina e funzioni del presidente

1. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresi' i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

3. Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilita' degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita' deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contributo agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.