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Sez. L, Sentenza n. 2212 del 30/05/1977 (Rv. 385931 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - PERIZIE PENALI - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - NULLITA PER MANCATA COMUNICAZIONE AI DIFENSORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385931-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - PERIZIE PENALI - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - NULLITA PER MANCATA COMUNICAZIONE AI DIFENSORI - IRRILEVANZA.*

Le perizie disposte dal giudice penale, ancorche nulle per violazione degli artt 304 bis e ter cod proc pen, possono essere utilizzate dal giudice civile, in Sede di libera formazione del proprio convincimento, quanto ai fatti obiettivamente constatati dal perito e ai dati tecnici riferiti. (Conf 1423/75, mass n 374981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)