Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile
Testo in vigore al
Art. 24-ter
1. I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unita' sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, e' immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purche' in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di eta', prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
3. Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 24-quater
1. Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvedera' direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.
2. Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente e' trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sara' deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Art. 24-quinquies
1. Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, e' assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
2. Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
3. Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
4. Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
5. All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 25
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33.
Art. 26
1. I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneita' da parte delle stesse amministrazioni.
2. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
3. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
4. Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33.
Art. 26-bis
1. La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e', in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici e' utilizzata precipuamente per le attivita' di formazione dei giovani.
Art. 26-ter
1. Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.
2. I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui e' equiparabile la qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
3. L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonche' in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
4. I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita' e le modalita' di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto e' determinata, altresi', l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.
5. Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresi' disciplinata l'ammissione all'esame di idoneita' degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale e' indetto l'esame, sempreche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneita' sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.
Art. 26-quater
1. I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attivita' presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.
2. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.
3. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parita' di punteggio l'ordine di precedenza e' determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al personale di cui al primo comma del presente articolo e' attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche' il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.
Art. 26-quinquies
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 percento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, e' riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.
2. Il 50 percento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente e' coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.
3. Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.
4. Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvedera' a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse.
Art. 26-sexies
1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 26-septies
1. Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attivita' anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
2. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le regioni i cui territori in tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 26-octies
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.
Art. 27
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - SCOTTI -
ALTISSIMO - PANDOLFI
- ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 19