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Sez. L, Sentenza n. 16145 del 21/12/2001 (Rv. 551293 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Procuratore esercente fuori circondario ed eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 34 del 1937 - Elezione di domicilio della parte presso il proprio procuratore - Riferimento allo studio del procuratore - Esclusione - Riferimento al domicilio eletto dal procuratore medesimo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551293-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE

Quando la parte abbia eletto domicilio presso il proprio difensore e quest'ultimo, in quanto esercente fuori dal circondario del Tribunale cui sia assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, deve ritenersi che l'elezione di domicilio della parte si riferisca non allo studio del difensore, bensì al luogo in cui questi ha a sua volta eletto domicilio, atteso che l'elezione di domicilio effettuata dal difensore ai sensi del citato art. 82 vale a "collocarlo", relativamente a quel processo, per tutte le evenienze che gli siano riferibili, quindi non solo per le notificazioni che gli siano dirette in quanto procuratore della parte, ma anche per quelle che lo riguardino in quanto domiciliatario di essa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)