Sez. 1, Sentenza n. 4644 del 22/05/1987 (Rv. 453311 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA - COMPETENZA - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA - COMPETENZA - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
È territorialmente competente a provvedere sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata - in base agli artt. 161 e 187 della legge fallimentare - il tribunale del luogo in cui trovasi la Sede principale della impresa, che è quella dove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione curando la relativa produzione ed i connessi affari, mentre è irrilevante che tale luogo non coincida con la Sede legale dell'impresa. (Conf 6827/82, mass n 424455; (Conf 3379/81, mass n 413963).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)