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Sez. 1, Sentenza n. 7790 del 12/07/1991 (Rv. 473117 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello | Creditori non opponenti - Intervento adesivo in grado di appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473117-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello

Nel giudizio d'omologazione del concordato preventivo la qualità di parti spetta ai creditori opponenti, non anche ai creditori non opponenti, i quali si pongono nella veste di terzi. Questi ultimi, peraltro, non sono portatori di diritti autonomi suscettibili di lesione per effetto dell'esito del giudizio stesso, di modo che un loro intervento adesivo, consentito in primo grado, non può essere ammesso in fase di gravame, in quanto non riconducibile nelle previsioni dell'art. 344 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)