Sez. 1, Sentenza n. 22538 del 26/10/2007 (Rv. 600184 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Cessione d'azienda - Successione nei contratti ex art. 2558 cod. civ. - Applicazione della norma anche al conferimento dell'azienda in società - Contratto bancario - Opposizione della banca - Subentro del cessionario - Sussistenza - Recesso dall'apertura di credito - Estinzione del conto corrente di corrispondenza - Condizioni.
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Il principio sancito dall'art. 2558 cod. civ., per cui, nel caso di cessione di azienda (ipotesi nella quale va incluso il conferimento della stessa società), l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salva la facoltà di recesso del terzo contraente, vale anche per i contratti bancari, nonostante l'opposizione della banca alla loro cessione; detta opposizione, se esercitata mediante il recesso dall'apertura di credito, neppure comporta l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, se non vi si accompagni la chiusura del conto e la cessazione del servizio di cassa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)