Sez. 1, Sentenza n. 2488 del 21/02/2002 (Rv. 552382 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Decreto di trasferimento dell'immobile o del compendio aziendale - Titolo esecutivo nei confronti del terzo detentore - Titolo per ottenere il subentro nelle concessioni amministrative esistenti - Vizio del decreto per mancata diretta assicurazione di detenzione e subentro - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
In tema di operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare, il decreto col quale il giudice delegato dispone il trasferimento di un immobile o di un complesso aziendale conferisce all'aggiudicatario e successivo acquirente, al fine di conseguire la disponibilità di quanto trasferitogli, piena ed esclusiva legittimazione ad agire nei confronti del detentore a titolo di locazione, a far tempo dalla scadenza del diritto personale di godimento nascente dal rapporto locatizio, come pure lo abilita a richiedere alla p.a. il subentro nelle concessioni amministrative esistenti; pertanto, non è configurabile alcun vizio in detto decreto di trasferimento per non avere il curatore fallimentare direttamente assicurato all'acquirente siffatti detenzione e subentro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)