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Sez. 1, Sentenza n. 1530 del 19/05/1972 (Rv. 358226 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - POTERI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - LIMITI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO IN SEDE CONTENZIOSA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358226-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - POTERI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - LIMITI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO IN SEDE CONTENZIOSA.*

Come il tribunale, nel dare applicazione in Sede di volontaria giurisdizione, al terzo comma dell'art 2409 cod civ, e tenuto ad esprimere un apprezzamento prudente e ragionato, in ordine agli elementi che concorrono a far ritenere sussistenti le irregolarita denunziate, ma non deve spingere l'indagine alla profondita di un vero e proprio accertamento definitivo dei fatti riferiti a carico degli amministratori e dei sindaci, cosi, in Sede contenziosa, il riesame della legittimita del provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve tener conto dei limiti di questa indagine circa la sussistenza delle irregolarita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)