Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015 (Rv. 636667 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Nel giudizio di appello - Sospensione del giudizio e fissazione di termine per la riassunzione della querela di falso innanzi al giudice di primo grado - Omessa indicazione del giudice territorialmente competente - Riassunzione tempestiva innanzi a giudice successivamente dichiarato incompetente - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)