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Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 18/06/1992 (Rv. 477821 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione | A persona diversa dal debitore ingiunto - Opposizione - Legittimazione del notificato - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477821-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale sia stato emesso non è idonea in linea generale a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e quindi di soggetto legittimato a proporre l'opposizione, quando in base agli stessi dati forniti dal decreto stesso eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso non sussista alcun dubbio sulla diversa identità del debitore ingiunto, sì che possa escludersi con certezza che il provvedimento sia suscettibile di acquistare autorità di giudicato contro detto destinatario. In caso contrario ove non solo le risultanze dei richiamati atti processuali, ma altresì i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza ed al domicilio non siano sufficienti a superare la confusione e a dimostrare l'estraneità del destinatario all'azionato rapporto obbligatorio, deve riconoscersi la legittimazione all'opposizione, atteso che il riscontro dell'errore postula un esame del fatto costitutivo del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)