diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzetta ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici del cereali per la Comunità; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo dei principali prodotti valido per tutta la Comunità, di un prezzo d'intervento unico o di un prezzo d'intervento di base, di prezzi d'intervento derivati ai quali gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare i cereali loro offerti, e di un prezzo d'entrata al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto, mediante un prelievo variabile all'importazione;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore dei cereali è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere misure d'intervento sul mercato;

considerando che la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie; che nel caso del frumento tenero per non ostacolare tale compensazione è opportuno stabilire prezzi d'intervento derivati dal prezzo di base, di modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto normale, alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e affinchù l'offerta e le domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso; che, per gli altri prodotti di base, sembra che la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie possa essere assicurata mediante la fissazione di un prezzo d'intervento unico corrispondente ai prezzi d'intervento più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità se fosse stato applicato ai prodotti stessi il regime previsto per il frumento tenero;

considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere misure d'intervento appropriate alle circostanze stesse; che tuttavia, perchù sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate su un piano comunitario;

considerando che è opportuno che i prezzi indicativi i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili per tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonchù della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;

considerando che può risultare impossibile offrire ai produttori di frumento duro garanzie sufficienti mediante la fissazione di un prezzo che rispetti il rapporto esistente normalmente sul mercato mondiale tra i prezzi del frumento duro e quelli del frumento tenero; che è tuttavia opportuno rispettare, per quanto possibile, tale rapporto nella Comunità a causa delle possibilità di sostituzione di questi due prodotti; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di concedere aiuti alla produzione di frumento duro;

considerando che, vista la particolare situazione del mercato degli amidi, delle fecole e del glucosio ottenuto con il procedimento detto «di idrolisi diretta» può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che i prodotti di base utilizzati da questa industria siano messi a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un regime unico di prezzi, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dell'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportun permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;

considerando che è opportuno autorizzare l Italia ad adottare, per alcuni anni, misure intese a diminuire l'incidenza del nuovo regime sul livello dei prezzi dei cereali da foraggio in tale Stato membro, per facilitare l'adeguamento del mercato italiano al nuovo regime;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;

considerando che, nell'ambito degli impegni internazionali relativi ai cereali, la Comunità è tenuta a fornire determinate informazioni sull'evoluzione del proprio mercato; che è opportuno prevedere che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati necessari;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che la Comunità economica europea ha aderito all'accordo internazionale sul grano; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie all'attuazione dell'aiuto alimentare; che occorre prevedere che i prodotti destinati all'aiuto alimentare siano prelevati, salvo circostanze eccezionali, sul mercato della Comunità; che tali prodotti possono essere acquistati su detto mercato, provenire dalle scorte di cereali detenute all'intervento, o essere fabbricati con i cereali medesimi;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/723,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti: N. della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti *

  1. a) 10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato *

  2. b) 10.01 B * Frumento duro *

  3. c) 11.01 A * Farina di frumento e di frumento segalato *

  4. d) I prodotti elencati nell'allegato A del presente regolamento

10.02 * Segala *

10.03 * Orzo *

10.04 * Avena *

10.05 B * Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * 10.07 * Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo; altri cereali *

11.01 B * Farina di segala * ex 11.02 A * Semole e semolini di frumento (frumento tenero e frumento duro) *

Titolo I. Regime dei prezzi

Art. 2

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono fissati simultaneamente per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, i prezzi seguenti:

— un prezzo indicativo per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala,

— un prezzo d'intervento di base per il frumento tenero,

— un prezzo minimo garantito per il frumento duro.

2. I prezzi vengono fissati per una qualità tipo determinata di ciascuno di tali cereali.

3.

Il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa la magazzino, non scaricata.

Il prezzo minimo garantito per il frumento duro è fissato, per il conto di commercializzazione della zone più eccedentaria, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo. 4. I prezzi di cui al presente articolo e le qualità tipo alle quali essi si riferiscono sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Art. 3

La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 4

1.

Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo d'intervento di base, dei prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero.

Per i centri di commercializzazione della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati, per la stessa qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo. Il loro livello è determinato in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo previdibili, nell'ipotesi di un raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato.

2. Per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, sono fissati, per la Comunità, prezzi d'intervento unici validi per tutti i centri di commercializzazione determinati per tali cereali. Tali prezzi corrispondono ai prezzi d'intervento derivati più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità in caso di applicazione per tali cereali del paragrafo 1.

3. I prezzi d'intervento sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi d'intervento valevoli per il mese di agosto della successiva campagna di commercializzazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva:

  1. a) per ciascuno Stato membro e per il frumento tenero, il centro di commercializzazione cui si riferisce il prezzo d'intervento più basso e il relativo prezzo;

  2. b) i principali centri di commercializzazione e i prezzi di intervento derivati validi per tali centri;

  3. c) i prezzi d'intervento unici dell'orzo, della segala, del frumento duro e del granturco.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme applicabili:

  1. a) per la determinazione dei centri di commercializzazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b);

  2. b) per la derivazione dei prezzi d'intervento validi sia per i principali centri di commercializzazione che per gli altri centri.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), e i prezzi d'intervento derivati ad essi applicabili vengono stabiliti, previa consultazione degli Stati membri interessati, anteriormente al 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

Art. 5

1.

Per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualità, raggiunga il livello del prezzo indicativo.

Il prezzo d'entrata è fissato per la stessa qualità tipo cui si riferisce il prezzo indicativo.

2. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.

3. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, tenuto conto dell'obiettivo di cui al paragrafo 2 e della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

4. I prezzi l'entrata sono calcolati per Rotterdam.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce:

  1. a) le regole applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata dei prodotti indicati al paragrafo 3 e le qualità tipo per i prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3;

  2. b) anteriormente al 15 marzo di ogni anno, i prezzi d'entrata dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

6. Anteriormente al 15 marzo di ogni anno vengono fissati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26, i prezzi d'entrata dei prodotti di cui al paragrafo 3 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

Art. 6

1. I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili nonchù la loro ripartizione durante la campagna.

Art. 7

1. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare i cereali di cui all'articolo 4, raccolti nella Comunità e loro offerti, purchù le offerte soddisfino a condizioni, qualitative e quantitative, che saranno determinate a norma del paragrafo 5.

2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione nel quale il cereale viene offerto e alle condizioni determinate in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Se la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo viene modificato applicando maggiorazioni o detrazioni stabilire in apposite tabelle. Queste tabelle possono inoltre comportare speciali maggiorazioni facoltative per l'orzo da birra, in talune regioni, per la segala da panificazione.

3.

Alle condizioni stabilire in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi d'intervento:

— mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il prodotto acquistato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1;

— possono anche mettere in vendita per gli stessi fini il frumento tenero e la segala da panificazione che hanno fruito della maggiorazione speciale, previa denaturazione che il abbia resi inadatti al consumo umano.

Essi possono concludere un premio di denaturazione anche per il frumento tenero.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali relative all'intervento e alla denaturazione.

5. Secondo la procedura prevista dall'articolo 26, sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

— la qualità e la quantità minime di ciascun cereale richieste per l'intervento,

— le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento,

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

— le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento,

— le condizioni per la concessione dei premi di denaturazione e il loro importo.

Art. 8

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce a quali condizioni gli organismi d'intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1.

La natura e l'applicazione di tali interventi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Art. 9

1.

Un'indennità di compensazione può essere accordata per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo e il granturco raccolti nella Comunità nonchù per il malto, giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Tuttavia, per gli Stati membri nei quali il nuovo raccolto è normalmente disponibile prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione, può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 6, che la giacenza indennizzabile a fine campagna non possa essere superiore a quella che sarà stata dichiarata ad una data precedente, da determinarsi ogni anno.

Il Consiglio, che delibera ogni anno prima del 15 marzo su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide se e in quale misura uno o più dei prodotti sopra citati beneficiano di un'indennità di compensazione.

2. L'indennità di compensazione per il granturco è limitata ai quantitativi che si trovano in giacenza nelle zon di produzione eccedentaria.

3. Per ciascuno dei cereali, l'indennità di compensazione è al massimo uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della campagna successiva.

4. L'indennità di compensazione è accordata soltanto se le scorte giacenti raggiungono un quantitativo minimo.

5. L'importo delle indennità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il quantitativo minimo di cui al paragrafo 4 e le categorie dei beneficiari, sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Art. 10

Se il prezzo d'intervento per il frumento duro, valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di detto cereale. L'importo dell'aiuto è uniforme per tutta la Comunità e corrisponde, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, alla differenza esistente all'inizio della campagna tra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo d'intervento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 11

1. Una restituzione alla produzione può essere accordata:

  1. a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di amido;

  2. b) per la fecola di patate;

  3. c) per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di «idrolisi diretta».

2.

Il pagamento della restituzione alla produzione per la fecola di patate è subordinato alla condizione che il trasformatore abbia pagato per la patate un prezzo minimo franco fabbrica.

Il prezzo minimo che il produttore deve ricevere è composto dal prezzo minimo che il produttore di fecole deve pagare e da un importo corrispondente alla restituzione alla produzione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'importo della restituzione alla produzione.