Sez. 1, Sentenza n. 89 del 05/01/1966 (Rv. 320178 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 1223 cod civ deve essere interpretato nel senso che il nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso puo essere indiretto e mediato: il che si verifica quando il fatto commissivo od omissivo, pur non producendo di per se quelle determinate conseguenze pregiudizievoli, abbia, tuttavia, posto in essere uno stato di cose tali che, senza di esso, quel pregiudizio non si sarebbe prodotto. Il giudizio sul nesso causale tra comportamento illecito ed evento dannoso e devoluto al sovrano apprezzamento del giudice di merito, perche volto a stabilire l'esistenza di uno o piu elementi materiali idonei a turbare o modificare una situazione giuridica riconducibile alla volontaria attivita del soggetto al quale si attribuisce il danno ed e, pertanto, insindacabile in Sede di legittimita, quando sia sorretto da argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. (Cfr 3184/63; 274/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)