diritto.io

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

Art. 70 Beni acquistati dal coniuge del fallito

1. I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprieta' di lui. Il curatore e' legittimato ad apprenderne il possesso.

2. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non puo' aver luogo se questi prova la sua buona fede.

Art. 71 Effetti della revocazione

1. Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.

Sezione IV. Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 72 Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti

1. Se un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e' dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.

2. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

3. Il venditore puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.

4. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' gia' passata in proprieta' del compratore, il contratto non si scioglie.

5. Se la cosa venduta non e' passata in proprieta' del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 73 Vendita a termine o a rate

1. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

2. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

Art. 74 Contratto di somministrazione

1. Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72.

2. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute.

Art. 75 Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 76 Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Art. 77 Associazione in partecipazione

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo carico.

2. Egli e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

3. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art.

150.

Art. 78 Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Art. 79 Possesso del fallito a titolo precario

1. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu' in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non puo' riprenderle, l'avente diritto puo' far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.

2. Se il possesso della cosa e' cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto puo' chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.

3. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.

Art. 80 Contratto di locazione di immobili

1. Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.

2. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso e' privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.

Art. 81 Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

2. La prosecuzione del rapporto non e' consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona e' stato un motivo determinante del contratto.

3. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Art. 82 Contratto di assicurazione

1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

2. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Art. 83 Contratto di edizione

1. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Capo IV. Della custodia e dell'amministrazione delle attivita' fallimentari

Art. 84 Apposizione dei sigilli

1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il pretore, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

2. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.

3. Per i beni che si trovano in altre localita' il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal pretore e' trasmesso immediatamente al giudice delegato.

4. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.

Art. 85 Apposizione dei sigilli da parte del pretore

1. Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il pretore che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo' procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.

Art. 86 Cose non soggette all'apposizione dei sigilli

1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile.

  1. 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non puo' essere immediatamente interrotto;

  2. 2) le scritture contabili;

  3. 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;

  4. 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.

2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.

3. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale.

4. Tuttavia il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

Art. 87 Rimozione dei sigilli e inventario

1. Il curatore deve chiedere nel piu' breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.

2. Il giudice delegato puo' prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 88 Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

2. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.

Art. 89 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio

1. Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Art. 90 Esercizio provvisorio

1. Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale puo' disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa puo' derivare un danno grave e irreparabile.

2. Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunita' di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio della impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa puo' esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si e' pronunciato favorevolmente.

3. Se e' disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori e' convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunita'.

4. Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.