Sez. 4, Sentenza n. 2225 del 03/07/1998 Cc. (dep. 04/09/1998) Rv. 211933 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Compenso al custode - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Sussistenza e limiti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
Ferma restando la legittimità della liquidazione equitativa del compenso al custode ove le indicazioni provenienti da tariffe ed usi non siano adeguate alla "aestimatio" dell'attività dal medesimo prestata, occorre tuttavia che il decidente dia adeguato conto dei criteri posti a base della liquidazione, con riferimento alla qualità e quantità dell'attività effettivamente prestata, con una motivazione che è tanto più necessaria quanto più la liquidazione equitativa o forfettaria si appalesi come avente quel contenuto "del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltre che ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe" considerato dalla sentenza n.230/89 della Corte Cost.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)