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Sez. 6, Sentenza n. 11923 del 28/10/1994 Ud. (dep. 25/11/1994) Rv. 200201 - 01

Tribunale per i minorenni - Sanzioni sostitutive | Operatività incondizionata delle esclusioni soggettive di cui all'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200201-01

Tribunale per i minorenni - Sanzioni sostitutive

Le disposizioni nel processo penale minorile approvate con il d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, vanno interpretate, come qualunque normativa delegata, alla luce di tutti i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge-delega che ha consentito le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione (art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81). Da ciò discende che l'art. 30, comma primo, del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sanzioni sostitutive applicabili agli imputati minorenni, nel riferimento alla personalità del minorenne, recupera la "ratio" dei limiti soggettivi posti dall'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'applicabilità delle sanzioni sostitutive, rimettendo alla discrezionalità del giudice la determinazione della opportunità della pattuizione, a prescindere dalle preclusioni derivanti dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 30 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)