Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 07/05/1983 (Rv. 428021 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - ORDINE DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCANZA - IMPUGNAZIONE - INCIDENTALE TARDIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - ORDINE DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCANZA - IMPUGNAZIONE - INCIDENTALE TARDIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'attore, che risulti vittorioso sulla domanda di accertamento di Atti di concorrenza sleale da parte del convenuto e di condanna di questi al risarcimento del danno, ove intenda insorgere avverso il mancato ordine di pubblicazione della sentenza, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2600 cod. civ., deve proporre la relativa impugnazione nel termine ordinario, ancorché in via incidentale dopo l'impugnazione principale del convenuto, tenuto conto che il suddetto ordine di pubblicazione non costituisce una conseguenza automatica di quell'accertamento e di quella condanna, ma deriva dall'Esercizio di un potere discrezionale del giudice, sicché la indicata impugnazione dell'attore medesimo, investendo un capo distinto della sentenza, non dipendente, né connesso con quello oggetto dell'impugnazione principale, e ricollegandosi ad un interesse immediatamente e direttamente scaturente dalla pronuncia della sentenza stessa, assume i caratteri dell'impugnazione autonoma, non della controimpugnazione od impugnazione riconvenzionale, e, come tale, non è riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema d'impugnazione incidentale tardiva. (V 2996/80, mass n 406750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)