Sez. L, Sentenza n. 405 del 14/01/2004 (Rv. 569425 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Nozione - Configurabilità - Presupposti - Obbligo del giudice di motivare in ordine alla natura della causa determinante la pacificità dei fatti e alla relativa fonte processuale.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI
L'attore può essere esonerato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda o se il convenuto tiene un comportamento omissivo, nel qual caso la non contestazione dei fatti costituisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, ovvero se la parte che avrebbe interesse a negare quei fatti li abbia esplicitamente ammessi ovvero abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento di un fatto che, ricorrendo tali condizioni, può ritenersi pacifico tra le parti; il giudice che assume la qualità incontroversa dei suddetti fatti ha il dovere di specificare la natura della causa che conferisce ai fatti tale qualità (omissione o non contestazione), nonché la fonte processuale di tale qualificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)