Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 08/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 254828 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Detenzione di fucile all'interno di garage di proprietà esclusiva del detentore - Configurabilità del reato - Esclusione.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, nèrilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)