Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 25/09/1986 Cc. (dep. 18/11/1986) Rv. 174292 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - MEZZO CONSENTITO - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - MEZZO CONSENTITO - INDIVIDUAZIONE.*
Non può considerarsi nullo il negozio processuale d'impugnazione contenente l'indicazione di un mezzo di gravame diverso da quello previsto dall'ordinamento, né può farsi ricorso all'istituto della conversione del negozio giuridico, il quale, ha, invece, come indefettibile presupposto la nullità del negozio, della quale si può, a determinate condizioni, operare la conversione in altro avente una funzione analoga anche se più ristretta. Pertanto, una volta accertata la esistenza di una manifestazione di volontà espressa nei modi prescritti dall'art. 199 cod. proc. pen. si deve procedere all'esatta qualificazione del mezzo d'impugnazione, avuto riguardo all'unico mezzo previsto dall'ordinamento, indipendentemente da quello eventualmente indicato in modo erroneo dalla parte che lo ha proposto. Tali principi sono applicabili anche quando l'errore si sia verificato fra due rimedi non omogenei quali il ricorso per Cassazione e l'incidente di esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)