Sez. L, Sentenza n. 3674 del 27/05/1983 (Rv. 428570 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI "IUS NOVORUM" - LIMITI - PROPOSIZIONE DI DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN FATTO GIÀ ACQUISITO E PRODUZIONE DELLE PROVE AD ESSA CONSEGUENTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI "IUS NOVORUM" - LIMITI - PROPOSIZIONE DI DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN FATTO GIÀ ACQUISITO E PRODUZIONE DELLE PROVE AD ESSA CONSEGUENTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel rito del lavoro il divieto di ius novorum in appello non impedisce l'acquisizione di prove precostituite, quali i documenti che non comportano lo svolgimento di attività istruttorie incompatibili con la fase di gravame, ed inoltre riguarda esclusivamente le deduzioni e le prove che estendono i limiti dell'attività cognitiva e decisoria segnati per il giudizio di primo grado dal petitum e dalla causa petendi originariamente proposti, sicché non è impedito proporre in detta fase un mutamento della qualificazione giuridica di un fatto già acquisito al processo, con le prove ad essa conseguenti, che si riconnettono tuttavia alle questioni già dibattute e siano reputate, sia pure implicitamente, indispensabili per la decisione. (V 2348/82, mass n 420237; (V 4575/80, mass n 408416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)