Sez. 6, Sentenza n. 20065 del 01/04/2014 Cc. (dep. 14/05/2014) Rv. 259726 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Concorso di causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile - Sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata "de plano" dal giudice di appello - Annullamento con rinvio - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Nel giudizio di cassazione, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale, anche assoluta e insanabile, esclude la possibilità di annullare la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di condanna emessa in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento a condizione che, per la palese infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza del primo giudice, la rinnovazione del giudizio di secondo grado non condurrebbe a risultati diversi da quelli già raggiunti con la irrituale declaratoria di proscioglimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)