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Sez. 1, Sentenza n. 2491 del 06/03/1998 (Rv. 513413 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE | Indicazione del giudice ritenuto competente - Necessità - Termini e requisiti.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513413-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE

L'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, che, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, deve essere contemporanea all'eccezione stessa nonché compiutamente motivata e, pur potendo essere formulata in via di pluralità alternativa, deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza. In difetto di ciò, si considera radicata la competenza in base al criterio non contestato, a meno che l'attore abbia specificato il criterio di collegamento per la scelta del giudice adito pur non essendone onerato, nel qual caso l'onere d'eccezione resta correlativamente delimitato al criterio indicato dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)