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Sez. 1, Sentenza n. 1878 del 03/04/1979 (Rv. 398266 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - PRIVILEGIO PER IMPOSTA DI REGISTRO - ANTERIORITA RISPETTO ALL'ISCRIZIONE DI IPOTECA DA PARTE DI TERZI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398266-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - PRIVILEGIO PER IMPOSTA DI REGISTRO - ANTERIORITA RISPETTO ALL'ISCRIZIONE DI IPOTECA DA PARTE DI TERZI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per stabilire se il privilegio, spettante allo stato su bene immobile per imposta di registro, sia anteriore all'iscrizione di ipoteca da parte di terzi sull'immobile medesimo, al fine della sua opponibilita secondo la previsione del quarto comma dell'art 2772 cod civ, occorre far riferimento alla data in cui sia stato posto in essere l'atto soggetto a tributo, la quale segna la nascita del credito fiscale e del connesso privilegio, indipendentemente dal giorno della registrazione, anche quando si verta in tema di imposta ordinaria dovuta a seguito di decadenza da agevolazioni concesse in Sede di registrazione. (V 2294/78, mass n 391689; (V 2293/73, mass n 365591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)