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Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del 27/06/2022 (Rv. 665064 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665064-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.

Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)