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Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 22/02/1999 (Rv. 523454 - 01)

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA | Contratto di concessione di vendita - Obbligazioni del concedente - Oggetto - Di non pregiudicare il prestigio del proprio marchio - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523454-01

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA

È connaturato con le caratteristiche proprie della "concessione di vendita" l'obbligo, per il concedente, di non pregiudicare, con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. E tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l'immagine del marchio, si risolva in fattore negativo per la produttività dell'impresa e del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)