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Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia

Testo in vigore al

Art. 40

1. La disposizione dell'art. 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facolta' comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV delle presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

2. Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

  1. a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle Finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

  2. b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

  3. c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

  4. d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

3. In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1° categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonche' l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato.

4. Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attivita' degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

6. Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di 1ª categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

Titolo VI. Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

Art. 41

1. Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformita' dell'articolo 14:

  1. a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

  2. b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli Istituti e Societa' di credito edilizio in genere;

  3. c) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonche' dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

  4. d) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

  5. e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto­legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

  6. f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita';

  7. g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

  8. h) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42

1. L'Ispettorato ha facolta' di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facolta' di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Tali Istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

3. Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

4. Agli istituti indicati nell'art. 41 e' applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57.

Art. 43

1. Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facolta' attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonche' dal R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44

1. Gli Istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, ne' possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva la applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

2. L'approvazione di cui al precedente comma non e' richiesta per l'emissione di cartelle fondiarie da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario.

Art. 45

1. Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, ne' prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se la emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

2. Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni gia' quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46

1. L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonche' obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

Titolo VII. Delle fusioni, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione delle aziende raccoglitrici di risparmio a breve termine.

Capo I. Delle fusioni

Art. 47

1. Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monte di pegni, le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. La fusione e' disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

2. Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito, si dovra' richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 48

1. Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di societa' conservano la facolta' di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle oltre disposizioni di legge vigenti.

2. La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non puo' essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Societa' commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

3. Gli Istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

4. La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformita' delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sotto forma di societa' commerciale, le disposizioni del Codice di commercio, fermo il divieto di cui al comma secondo, di procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta dell'Ispettorato. La incorporazione deve essere, poi comunicata ai Consigli provinciali delle corporazioni, ove i due enti hanno la sede legale.

Art. 49

1. Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Provincie, puo' essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Cudice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

2. In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

3. Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48, la fusione puo' essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nella parte «Disposizioni e Comunicati», in apposita rubrica intestata «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del eredito».

4. Un estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno recante la pubblicazione dovra', entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato, a cura degli amministratori, nelle cancellerie dei tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

5. L'estratto medesimo dovra' anche pubblicarsi entro un mese, a cura degli amministratori, nel Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni e nel Foglio degli annunzi legali e giudiziari dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

6. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni dovra' effettuarsi secondo le norme del R. decreto­legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

7. L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali delle corporazioni dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

8. L'Ispettorato potra' disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicita' da stabilirsi di volta volta.

9. Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione.

Art. 50

1. L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato», nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non piu' di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresi' uno o piu' commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

2. Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

3. Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della societa' e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

  1. 1) approvare il nuovo statuto dell'azienda;

  2. 2) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;

  3. 3) nominare i sindaci.

4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

5. Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione e' formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51

1. Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, ne e' ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, puo' fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facolta' di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

2. Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorita' giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perche' sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

3. In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma e' svincolato.

Art. 52

1. Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 5, il trapasso dei beni, attivita' e passivita' dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono oggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

2. La gestione e le cauzioni delle esattorie, delle tesorerie e ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonche' le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53

1. Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra - anche se questa sia in liquidazione - di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali, la convenzione non puo' essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54

1. In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno (rubrica «Ispettorato») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facolta' di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

3. Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si e' sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso.

4. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1539 del Codice civile.

5. Le gestioni e le cauzioni di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalita', alle aziende subentranti.

6. Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso puo', qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

7. Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attivita' o delle passivita' di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo e' ridotto alla meta'.

Art. 55

1. Il trapasso dei beni, attivita' e passivita' attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, e' soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L.
10.

2. Ad eguale tassa e' soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attivita' e delle passivita' di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando esso avvenga con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente.

Art. 56

1. Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario - in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati - di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovra' richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

2. Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

3. Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validita' ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

4. La cessione sara' fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovra' contenere altresi' l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

5. A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovra' essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

6. Per la prova della cessione non e' necessaria l'esibizione del relativo atto.

7. Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

8. Conseguentemente il debitore e' tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralita' alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facolta' di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potra' essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

9. A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

10. Similmente il marito dovra' denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

11. Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

12. Nessun'altra tassa ne' alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

13. Agli atti di cessione e' applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

Capo II. Dell'Amministrazione straordinaria

Art. 57

1. Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, puo' disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

  1. a) qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attivita', oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

  2. b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

  3. c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di Societa' anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi puo' altresi' essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

2. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

3. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di «commissario provvisorio», a cio' designato dal capo dell'Ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

4. Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facolta' gia' spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonche' quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

5. L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, puo' altresi' essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvedera' secondo le norme del presente capo.

6. Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facolta' normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58

1. Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato:

  1. a) nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

  2. b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attivita' bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

2. A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

3. I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonche' il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella Gazzetta Ufficiale del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

4. Per i provvedimenti concernenti Societa', copia della Gazzetta Ufficiale sara' depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la Societa' ha sede e sara' provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle societa' ed alla comunicazione al Consiglio provinciale delle corporazioni del luogo ove la Societa' ha sede.

5. Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato e' emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende e' assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

6. Con le medesime modalita', stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

7. Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di un anno, quando un termine piu' breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57.
Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

8. Le indennita' spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59

1. Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee.

2. Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60

1. Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

2. Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o piu' dei suoi delegati e il funzionario delegato dell'Ispettorato per la gestione provvisoria.