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Sez. 2 - , Sentenza n. 22989 del 26/09/2018 (Rv. 650379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Accertamento di nuovi fatti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata.)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)