Sez. 3, Sentenza n. 4586 del 03/09/1985 (Rv. 442048 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO RUSTICO CONFINANTE CON FONDI COLTIVATI DAI RISPETTIVI PROPRIETARI TITOLARI DELLA PRELAZIONE AGRARIA - TRASFERIMENTO AD UNO SOLTANTO DEI CONFINANTI SENZA NOTIFICA A QUESTI DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO DI QUESTI ULTIMI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO RUSTICO CONFINANTE CON FONDI COLTIVATI DAI RISPETTIVI PROPRIETARI TITOLARI DELLA PRELAZIONE AGRARIA - TRASFERIMENTO AD UNO SOLTANTO DEI CONFINANTI SENZA NOTIFICA A QUESTI DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO DI QUESTI ULTIMI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora un fondo rustico confini con una pluralità di fondi direttamente coltivati dai rispettivi proprietari, titolari della prelazione agraria di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, e venga trasferito ad uno soltanto di detti confinanti, senza notifica agli altri della proposta di alienazione, a ciascuno di questi ultimi deve riconoscersi la facoltà di esercitare il riscatto, per una quota di comproprietà correlata al complessivo numero dei confinanti medesimi.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)