Sez. 1, Sentenza n. 2587 del 23/10/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 210075 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE | Dolo eventuale - Nel delitto di omicidio - Differenza rispetto al delitto ex art.586 cod. pen. e all'omicidio preterintenzionale - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE
Risponde del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale - una volta accertato che l'evento mortale, riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, fosse prevedibile - l'agente che abbia accertato il rischio del suo avverarsi pur di portare a termine l'azione criminosa. (Nella fattispecie, relativa a vittima morta soffocata in seguito ad imbavagliamento cui era stata sottoposta dai rapinatori, la Corte ha affermato il principio distinguendo l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale - in cui la morte del soggetto passivo del reato deve essere, seppure non voluta, conseguenza di una condotta intenzionalmente diretta a ledere -, e l'ipotesi della morte come conseguenza di altro delitto, in cui l'evento è conseguenza non presente nella cosciente determinazione del reo neanche a livello di possibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)