Sez. 2 - , Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018 (Rv. 648032 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione telematica all’Avvocatura di Stato - Uso di indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali - Nullità della notifica - Conseguenze - Sanabilità “ex tunc”.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)