Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 176 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4273
- Previdenza e assistenza sociale
- Assicurazione generale obbligatoria
- Trattamento pensionistico
- Criteri di determinazione
- Esclusione di quote di retribuzione eccedenti un limite massimo
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già decisa con sentenza dichiarativa di infondatezza e con ordinanze di manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e 14, sesto comma, l. 30 aprile 1969 n. 153 - proposta in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. - nella parte in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che eccedono un limite massimo. - S. n. 173/1986; O. nn. 254/1986, 21/1987.
Norme impugnate
- art. 5, comma 4, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
- art. 14, comma 6, legge 30 aprile 1969, n. 153
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1986 dal pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Galasso Elio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/1 s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1986, il pretore di Benevento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;
che identica questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;
che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Il Presidente: FERRARI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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